Il Laboratorio Gaiambiente S.r.l. è accreditato da ACCREDIA con il numero 1401L per le prove riportate nell’elenco ufficiale reperibile presso il Laboratorio o presso ACCREDIA. Le prove accreditate sono consultabili presso il sito internet: www.accredia.it nella sezione BANCHE DATI – Laboratori di prova. Le prove accreditate sono opportunamente contraddistinte dalle altre non accreditate sia nell’ Offerta, sia nel Rapporto di Prova che nell’Elenco Prove e Metodi disponibile presso il Laboratorio.
L’accreditamento è l’attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante super partes, della competenza, indipendenza e imparzialità dei laboratori di prova.
ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) è, per l’Italia, l’organismo che verifica la competenza tecnica ed organizzativa dei laboratori nell’esecuzione delle prove e/o delle tarature, è l’unico organismo nazionale a svolgere attività di accreditamento riconosciuto dallo Stato il 22 dicembre 2009, come Associazione senza scopo di lucro.
L’accreditamento e la successiva convenzione con ACCREDIA implicano che tale organismo ha accettato e vigila sui requisiti tecnici ed organizzativi del Laboratorio in modo che siano garantiti i riferimenti metrologici, l’affidabilità e la reperibilità delle procedure impiegate, l’uso di strumentazioni adeguate, la competenza del personale, l’imparzialità del personale addetto alle prove e del giudizio emesso dal Laboratorio, secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e dalle prescrizioni ACCREDIA. . L’accreditamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il Laboratorio ha richiesto l’accreditamento, non comprende pertanto altre attività come la consulenza, e/o l’espressione di pareri od opinioni basate sui risultati delle prove.
L’emissione, da parte del Laboratorio, del Rapporto di Prova con Marchio ACCREDIA (se contenente almeno una prova accreditata) non implica assolutamente l’approvazione o la certificazione del prodotto inviato in analisi. In particolare si informa il cliente che il marchio o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto, mentre è ammesso riportare la copia integrale del Rapporto di Prova.
In caso di non utilizzo del marchio ACCREDIA, i RdP non sono coperti da accreditamento e non possono essere forniti a terzi.
La Direzione si rende disponibile per qualsiasi ulteriore informazione sul significato di prova accreditata dall’accreditamento ACCREDIA e dei requisiti richiesti.
Il Cliente conviene che quando firma o inoltra l’accettazione di un’Offerta Economica (Ordine d’acquisto) ovvero altro documento che indichi la propria accettazione, si instaura un Contratto tra Cliente stesso e Gaiambiente S.r.l. per la fornitura dei servizi che saranno regolati solo e soltanto dalle Condizioni contrattuali allegate all’offerta.
Le richieste del Cliente saranno tradotte in una offerta mirata alle sue esigenze, attraverso il personale della segreteria/accettazione. Il laboratorio invita a formalizzare gli accordi verbali attraverso l’invio di una mail. Il Cliente si impegna a fornire a Gaiambiente S.r.l., prima dell’esecuzione delle attività commissionate, tutte le informazioni necessarie ad espletare correttamente i servizi richiesti, anche ai fini di una corretta scelta della procedura analitica da applicare.
In generale il Cliente ha l’obbligo di inviare i campioni corredati di tutte le informazioni necessarie a processare i campioni. Nel caso il campione da analizzare non sia accompagnato da richiesta analitica (o da chiaro riferimento ad un’offerta in essere) o che quest’ultima risulti incompleta, sarà cura di Gaiambiente S.r.l. segregare momentaneamente i campioni e contattare il Cliente per richiedere le informazioni mancanti. Si sottolinea che il campione non potrà essere messo in analisi se non dopo il ricevimento delle informazioni/istruzioni richieste.
Il Laboratorio non è responsabile per ritardi nella consegna dei risultati nel caso in cui i campioni siano inviati senza il rispetto delle suddette procedure.
Qualora il campionamento sia svolto a cura del Cliente, lo stesso può fare preventivamente riferimento al laboratorio per ricevere tutte le indicazioni circa le modalità e quantità da campionare, una breve descrizione delle modalità di campionamento e conservazione dei campioni si possono trovare nel presente sito.
Quando il Cliente richiede una dichiarazione di conformità a una specifica o norma per le prove, la richiesta di specifica o la norma devono essere chiaramente definite in fase di richiesta di offerta.
E’ obbligo del Cliente informare Gaiambiente S.r.l. relativamente a variazioni/modifiche intervenute nelle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni in suo possesso, in aggiunta a quelle che possono essere previste da nuovi decreti.
Le regole decisionali adottate da Gaiambiente S.r.l. ai fini di emettere una dichiarazione di conformità sono riportate nel seguente paragrafo; il laboratorio si rende disponibile a discutere con il Cliente i livelli di rischio associati alla regola decisionale adottata per quanto riguarda la probabilità di falsa accettazione e falsi rifiuti associati in fase di formulazione dell’offerta.
La conformità del campione consegnato al laboratorio e il rispetto di eventuali requisiti definiti dalla normativa o dai metodi analitici in uso devono essere verificati in fase di accettazione da parte del personale di Gaiambiente S.r.l., ad esempio:
Se i requisiti previsti non sono rispettati il campione è giudicato non conforme, il personale del laboratorio, sarà a disposizione del Cliente per decidere se dar corso comunque all’accettazione e far eseguire le prove (in toto o in parte), oppure richiedere ulteriore campione, un nuovo campione o la riesecuzione del prelievo. Nel caso in cui il Cliente, pur essendo al corrente di uno scostamento dalle condizioni specificate, richieda che il campione sia sottoposto a prova, in Rapporto di Prova comparirà la nota di non conformità per i parametri interessati.
Per le informazioni relative alle modalità di conservazione dei campioni si rimanda all’informativa presente su questo sito, ovvero si ricorda che il personale del laboratorio è a disposizione del Cliente per qualsiasi chiarimento.
L’incertezza associata a ciascuna misura determina inevitabilmente un certo rischio di arrivare a decisioni non corrette riguardo alla conformità a specifiche. Per regola decisionale si intende la regola che descrive in che modo si tiene conto dell’incertezza di misura quando si dichiara la conformità ad un requisito specificato. In mancanza di Norme o Regolamenti che definiscono come tenere conto dell’incertezza o in mancanza di una specifica richiesta del Cliente, il Laboratorio esprime giudizi di conformità applicando le regole decisionali di seguito descritte.
Le regole di seguito riportate sono valide per la valutazione di conformità “oggettiva” rispetto a un valore limite definito da parte del laboratorio di analisi o dalla normativa vigente.
Come per le indicazioni date sino ad ora le modalità di seguito riportate devono essere considerate valide a meno di indicazioni specifiche del legislatore.
Gaiambiente S.r.l. emette eventuali giudizi di conformità con le modalità seguenti. In casi particolari la regola decisionale può essere concordata preliminarmente col cliente.
Quando le norme di riferimento non indicano le regole decisionali, per l’analisi di conformità il Laboratorio considera il Risultato della misura (R) non conforme quando risulta maggiore del VL con una probabilità maggiore del 95%. In altre parole il campione è non conforme quando il risultato della misura R supera il VL oltre ogni ragionevole dubbio, cioè tenendo conto dell’incertezza di misura estesa (U), stimata ad un livello di confidenza del 95%.
Pertanto, si possono verificare quattro casi distinti, raffigurati a titolo di esempio nella figura sopra riportata:
Si è convenuto di segnalare l’incertezza di misura nelle situazioni 2 e 3, ovvero quando il risultato, compreso l’intervallo dell’incertezza associato alla misura, supera il valore di riferimento.
Il dato è quindi espresso nel Rapporto di Prova con indicazione dell’incertezza associata (espressa nella stessa unità di misura del dato) nei seguenti casi:
Di seguito sono elencate una serie di eccezioni alla regola decisionale sopra esposta.
Un approccio differente è applicato per le acque destinate al consumo umano disciplinate dal Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Per i parametri chimici si adotta il principio di precauzione: un risultato analitico superiore al valore di parametro ne determina automaticamente la non conformità senza tener conto dell’incertezza di misura. Ugualmente si procede con le acque di balneazione, per le quali si applicano i criteri adottati dall’ISS, che considera non conformi i campioni i cui valori superano i limiti indipendentemente dall’incertezza associata.
La situazione è diversa per i siti da bonificare: nei rapporti di prova è necessario esprimere l’incertezza, perché è la normativa vigente (D. Lgs.152/2006 e s.m.i. – Allegato 2 al Titolo V Paragrafo Rappresentazione dello stato di contaminazione del sottosuolo) che ne richiede esplicitamente l’indicazione. Premesso che la Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/06 non stabilisce le regole decisionali per l’utilizzo dell’incertezza di misura nella valutazione dei risultati analitici rispetto ai limiti di legge, nel caso dei siti da bonificare viene formulato un giudizio complessivo che costituisce il giudizio esperto basato sulle specificità del sito. Di seguito le indicazioni di carattere generale che vengono adottate nelle diverse fasi del procedimento di bonifica come definite ai sensi dell’art. 242 e seguenti del D.Lgs. 152/06.
Nella fase iniziale del procedimento di bonifica, quando si determina se le concentrazioni riscontrate sul sito sono superiori alle CSC, ovvero se il sito è potenzialmente contaminato e occorre procedere con l’Analisi del Rischio oppure se il sito è non contaminato, viene utilizzato un approccio di precauzione, ovvero in riferimento alle situazioni schematizzate nella Figura 1: casi 3 e 4 vengono considerati non conformi e pertanto le sostanze relative vengono inserite fra le sostanze di interesse ai fini dell’Analisi di Rischio; caso 1 viene considerato conforme e pertanto le sostanze relative non vengono inserite fra le sostanze di interesse ai fini dell’Analisi di Rischio; caso 2 viene valutato con giudizio esperto, considerando l’attinenza e la rilevanza del dato riscontrato per lo specifico parametro nell’ambito del modello concettuale del sito. Qualora il parametro/i per il quale/i si verifica il caso 2 rappresenti l’unico superamento riscontrato sul sito e pertanto se la scelta risultasse determinante ai fini della chiusura o della prosecuzione del procedimento, è buona norma effettuare un approfondimento di indagine al fine di acquisire una conoscenza di maggior dettaglio sullo stato di potenziale contaminazione del sito.
Nell’ambito dello studio di Analisi del Rischio l’incertezza di norma non viene utilizzata, anche in considerazione degli approcci statistici adottati e della necessità di individuare una “concentrazione rappresentativa” per ciascuna matrice ambientale potenzialmente contaminata presente sul sito.
L’incertezza non viene di norma utilizzata nell’ambito dei monitoraggi finalizzati a seguire l’evolversi della contaminazione presente sul sito o l’andamento degli effetti di rimedio generati dalle operazioni di bonifica.
Nella fase finale del procedimento di bonifica, quando le analisi sono finalizzate ad accertare il completamento degli interventi di bonifica, è necessario garantire il rispetto del valore di concentrazione ottenuto attraverso lo studio di Analisi di Rischio sanitario-ambientale (CSR).
Pertanto, risultando necessario garantire oltre ogni ragionevole dubbio il non superamento dell’obiettivo di bonifica, in riferimento ai casi schematizzati nella Figura 1 si ha la seguente situazione: casi 2, 3 e 4 vengono considerati non conformi secondo un criterio cautelativo e pertanto il dato non risulta idoneo ai fini della certificazione di avvenuta bonifica del sito e della chiusura del procedimento; caso 1 viene considerato conforme e pertanto il dato risulta idoneo ai fini della certificazione di avvenuta bonifica del sito e della chiusura del procedimento.
Si specifica infine che la regola sopra descritta risulta valida nel caso di controllo puntuale, mentre nel caso in cui il raggiungimento dell’obiettivo di bonifica nella sorgente di contaminazione sia valutato attraverso la definizione di una concentrazione rappresentativa post-intervento calcolata con approccio statistico, viene meno la necessità di utilizzare il dato di incertezza.
Per la verifica di conformità applicata ai limiti di emissione in atmosfera il laboratorio adotta il principio di precauzione: un risultato analitico superiore al valore di parametro ne determina automaticamente la non conformità senza tener conto dell’incertezza di misura.
Sono escluse dall’applicazione della regola decisionale di cui al punto 1, le prove in cui il confronto con il valore limite sia riferito a medie o percentili di serie di dati.
Il Laboratorio per le prove microbiologiche adotta il principio di precauzione, ovvero non associa l’incertezza di misura ai risultati quantitativi per il giudizio di conformità, in quanto rifacendosi ai limiti normativi es. Regolamento CE 2073/2005 e s.m.i. e quanto indicato nel documento della conferenza stato regioni 2012/CSR/10 novembre 2016 per gli alimenti, il Decreto 14-6-2017 e il D. Lgs. 31/2001 per le acque potabili, la valutazione di conformità viene effettuata sulla base del risultato senza considerare la relativa incertezza di misura, applicando cioè le regole del rischio condiviso (accettazione e rifiuto semplici).
Il valore dell’incertezza (espresso come “limiti fiduciari LFI e LFS”) viene calcolato e viene riportato sul rapporto di prova. Il Laboratorio anche in questo caso adotta il principio di precauzione, ovvero non associa l’incertezza di misura rispetto alla valutazione di conformità, considerando prevalenti le considerazioni di cautela sanitaria rispetto alle considerazioni relative alle incertezze analitiche.
Si tratta di analisi riconducibili alla verifica della presenza/assenza di fibre di amianto in manufatti caratterizzati da una elevata concentrazione di amianto e pertanto l’analisi qualitativa è sufficiente a definire la tipologia di materiale per cui l’incertezza non è significativa e quindi non viene calcolata.